Art. 15
Comunicazione di informazioni sulla povertà energetica e sulla transizione giusta
In vigore dal 15 nov 2022
Comunicazione di informazioni sulla povertà energetica e sulla transizione giusta
1. Se è d’applicazione l’, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro comunica:
a)
le informazioni sui progressi verso l’obiettivo indicativo nazionale di riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica, di cui all’articolo 24, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell’allegato XVIII del presente regolamento;
b)
le informazioni quantitative sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica, di cui all’articolo 24, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell’allegato XIX, tabella 1, del presente regolamento.
2. Lo Stato membro può comunicare le informazioni sugli indicatori della povertà energetica utilizzando i formati riportati nell’allegato XIX, tabelle 2 e 3.
3. Lo Stato membro può comunicare le informazioni sulla definizione nazionale di povertà energetica utilizzando i formati riportati nell’allegato XIX, tabella 4.
4. Lo Stato membro può comunicare le informazioni sul modo in cui l’attuazione del proprio piano nazionale integrato per l’energia e il clima contribuisce alla transizione giusta, anche attraverso la promozione dei diritti umani e della parità di genere, e affronta i diversi livelli di povertà energetica, utilizzando i formati riportati nell’allegato XX.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:2299:oj#art-15