Art. 15

Comunicazione di informazioni sulla povertà energetica e sulla transizione giusta

In vigore dal 15 nov 2022
Comunicazione di informazioni sulla povertà energetica e sulla transizione giusta 1.   Se è d’applicazione l’, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro comunica: a) le informazioni sui progressi verso l’obiettivo indicativo nazionale di riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica, di cui all’articolo 24, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell’allegato XVIII del presente regolamento; b) le informazioni quantitative sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica, di cui all’articolo 24, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell’allegato XIX, tabella 1, del presente regolamento. 2.   Lo Stato membro può comunicare le informazioni sugli indicatori della povertà energetica utilizzando i formati riportati nell’allegato XIX, tabelle 2 e 3. 3.   Lo Stato membro può comunicare le informazioni sulla definizione nazionale di povertà energetica utilizzando i formati riportati nell’allegato XIX, tabella 4. 4.   Lo Stato membro può comunicare le informazioni sul modo in cui l’attuazione del proprio piano nazionale integrato per l’energia e il clima contribuisce alla transizione giusta, anche attraverso la promozione dei diritti umani e della parità di genere, e affronta i diversi livelli di povertà energetica, utilizzando i formati riportati nell’allegato XX.
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Comunicazione di informazioni sulla povertà energetica e sulla transizione giusta (Art. 15 Regolamento (UE) 2022/2299) — Testo vigente | Portale Normativo