Art. 1
Definizioni
In vigore dal 15 nov 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«obbligatorio se applicabile»: elemento di informazione delle due seguenti categorie che lo Stato membro è tenuto a presentare:
a)
informazioni sugli obiettivi, sui traguardi e sui contributi nazionali o sulle politiche e sulle misure nazionali, solo laddove lo Stato membro li abbia fissati o le abbia adottate;
b)
informazioni sul modo in cui lo Stato membro dà seguito a una raccomandazione a norma dell’articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999, solo laddove la Commissione l’abbia formulata;
2)
«obbligatorio se disponibile»: elemento di informazione che lo Stato membro è tenuto a presentare solo se a sua disposizione al momento della presentazione della relazione intermedia biennale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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