Art. 2

In vigore dal 15 nov 2022
Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
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