Art. 8
Impatto della cooperazione transfrontaliera dei progetti
In vigore dal 9 nov 2022
Impatto della cooperazione transfrontaliera dei progetti
1. Nel contesto dell'attuazione di progetti interessati da perturbazioni nell'attuazione dei programmi, gli effetti e i vantaggi della cooperazione transfrontaliera risultanti dai progetti sono valutati in tre fasi:
a)
una prima fase fino alla data in cui sono iniziate le perturbazioni nell'attuazione dei programmi;
b)
una seconda fase a partire dalla data di cui alla lettera a);
c)
una terza fase successiva alla conclusione delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi.
Per quanto concerne la prima e la terza fase, gli indicatori e i relativi valori obiettivo utilizzati per tale valutazione sono quelli conseguiti dai beneficiari negli Stati membri e nei paesi partner, a condizione che i beneficiari nei paesi partner siano stati in grado di fornire le informazioni pertinenti all'autorità di gestione.
Per quanto riguarda la seconda fase, gli indicatori e i relativi valori obiettivo utilizzati per tale valutazione sono quelli conseguiti dai beneficiari negli Stati membri e nei paesi partner le cui convenzioni di finanziamento non sono sospese e che non si trovano in una situazione di cui all', paragrafo 1, punto 2), lettera b).
2. L'ammissibilità delle spese nel contesto dei progetti è valutata conformemente al paragrafo 1, per quanto concerne gli effetti e i vantaggi della cooperazione transfrontaliera.
3. Nella situazione di cui all', paragrafo 1, punto 2), lettera b), i progetti che comprendono una componente «infrastrutture» situata in un paese partner non sono tenuti a rimborsare il contributo dell'Unione qualora non sia possibile adempiere l'obbligo di non subire modifiche sostanziali entro cinque anni dalla chiusura del progetto o entro il periodo di tempo fissato dalle norme in materia di aiuti di Stato.
Storico versioni
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