Art. 7

Funzionamento dell'autorità di gestione

In vigore dal 9 nov 2022
Funzionamento dell'autorità di gestione 1.   Le verifiche effettuate dall'autorità di gestione possono limitarsi alle verifiche amministrative, laddove non siano possibili verifiche in loco dei progetti. Qualora non sia possibile effettuare alcuna verifica, la relativa spesa non è dichiarata in sede di liquidazione dei conti. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una componente «infrastrutture» di un progetto sia stata distrutta prima che potessero essere effettuate le verifiche, la spesa corrispondente può essere dichiarata per la liquidazione dei conti sulla base di una dichiarazione sull'onore del beneficiario nella quale quest'ultimo afferma che prima della sua distruzione il progetto corrispondeva al contenuto indicato in fatture o documenti aventi un valore probatorio equivalente.
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