Art. 6
Progetti
In vigore dal 9 nov 2022
Progetti
1. A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, l'autorità di gestione può modificare i documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno ai progetti interessati da tali perturbazioni conformemente al diritto nazionale dell'autorità di gestione e senza la previa approvazione del comitato congiunto di controllo.
Tali modifiche possono riguardare altresì la sostituzione del beneficiario capofila o le modifiche del piano di finanziamento o dei termini per l'esecuzione.
2. L'autorità di gestione può firmare contratti, diversi dai contratti per grandi progetti di infrastrutture, dopo il 31 dicembre 2022, a condizione che tutte le attività dei progetti finanziate dal programma si concludano entro il 31 dicembre 2023.
3. La quota del contributo dell'Unione destinata a grandi progetti di infrastrutture può superare il 30 % alla chiusura del programma, a condizione che l'eccedenza sia dovuta esclusivamente a un aumento imprevisto dei prezzi di fornitura e di costruzione a seguito di un'inflazione superiore alle previsioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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