Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 nov 2022
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «paese partner»: uno qualsiasi dei paesi terzi partecipanti a un programma di cooperazione elencato nell'allegato; 2) «perturbazioni nell'attuazione dei programmi»: problemi relativi all’attuazione dei programmi dovuti a una delle situazioni seguenti o a una combinazione di entrambe: a) la sospensione parziale o totale oppure la risoluzione di una convenzione di finanziamento stipulata con un paese partner a seguito di misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 215 TFUE; b) un'aggressione militare nei confronti di un paese partner o flussi consistenti di sfollati in tale paese. 2.   Ai fini degli articoli da 3 a 14 del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014.
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