Art. 2
Definizioni
In vigore dal 9 nov 2022
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«paese partner»: uno qualsiasi dei paesi terzi partecipanti a un programma di cooperazione elencato nell'allegato;
2)
«perturbazioni nell'attuazione dei programmi»: problemi relativi all’attuazione dei programmi dovuti a una delle situazioni seguenti o a una combinazione di entrambe:
a)
la sospensione parziale o totale oppure la risoluzione di una convenzione di finanziamento stipulata con un paese partner a seguito di misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 215 TFUE;
b)
un'aggressione militare nei confronti di un paese partner o flussi consistenti di sfollati in tale paese.
2. Ai fini degli articoli da 3 a 14 del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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