Art. 15

Deroghe rispetto al regolamento (UE) n. 1299/2013 applicabile ai programmi transnazionali

In vigore dal 9 nov 2022
Deroghe rispetto al regolamento (UE) n. 1299/2013 applicabile ai programmi transnazionali 1.   In deroga all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013, il comitato di sorveglianza o un comitato direttivo istituito dal comitato di sorveglianza e che agisce sotto la sua responsabilità può selezionare nuove operazioni anche senza alcun beneficiario appartenente a un paese partner che si trova in una situazione di cui all', paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), del presente regolamento, a condizione che siano individuati gli effetti e i vantaggi transnazionali. Il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo può selezionare progetti nuovi anche se al momento della selezione nessun beneficiario di un paese partner che si trova in una situazione di cui all', paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), è in grado di partecipare. 2.   In deroga all', paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, le operazioni in corso possono continuare anche se nessuno dei beneficiari di un paese partner che si trova in una situazione di cui all', paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), del presente regolamento, può partecipare all'attuazione dei progetti. Nel contesto dell'attuazione di operazioni interessate da perturbazioni nell'attuazione dei programmi, gli effetti e i vantaggi della cooperazione transnazionale risultanti da tali operazioni sono valutati conformemente all', paragrafi 1 e 3 del presente regolamento. 3.   In deroga all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'autorità di gestione può modificare i documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno delle operazioni interessate da perturbazioni nell'attuazione dei programmi conformemente al proprio diritto nazionale. Tali modifiche possono riguardare altresì la sostituzione del beneficiario capofila o modifiche del piano di finanziamento o dei termini per l'esecuzione. A partire dalla data in cui terminano le perturbazioni nell'attuazione dei programmi, l'autorità di gestione può modificare il documento che fissa le condizioni per il sostegno a favore delle operazioni al fine di comprendere i beneficiari di un paese partner che si trovano in una situazione di cui all', paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), inclusi nella candidatura. 4.   In deroga all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l' del presente regolamento si applica ai diritti e agli obblighi dei beneficiari capofila. 5.   In deroga all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013 e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità di certificazione può effettuare pagamenti direttamente a beneficiari diversi dal beneficiario capofila. 6.   In deroga all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l' del presente regolamento si applica alle verifiche di gestione condotte dall'autorità di gestione e dai controllori. 7.   In deroga all'articolo 27, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l' del presente regolamento si applica per quanto concerne il recupero di importi indebitamente versati e i rimborsi all'autorità di gestione. 8.   In deroga all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1299/2013, l' del presente regolamento si applica per quanto concerne il metodo scelto per convertire in euro le spese sostenute in una valuta diversa dall'euro. 9.   Le deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 8 si applicano a decorrere dalla data in cui i programmi transnazionali interessati subiscono perturbazioni nell'attuazione dei programmi e fintantoché tali perturbazioni persistono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2192:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo