Art. 14
Responsabilità finanziarie, recuperi e rimborso all'autorità di gestione
In vigore dal 9 nov 2022
Responsabilità finanziarie, recuperi e rimborso all'autorità di gestione
1. A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi e per il loro perdurare, l'autorità di gestione è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per perseguire il recupero degli importi indebitamente versati dai beneficiari nei paesi partner o dai beneficiari capofila negli Stati membri o nei paesi partner in conformità con la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. L'autorità di gestione può decidere di recuperare gli importi indebitamente versati direttamente presso un beneficiario in uno Stato membro senza previo recupero tramite il beneficiario capofila in un paese partner.
3. L'autorità di gestione prepara e invia lettere di recupero al fine di recuperare gli importi indebitamente versati.
Tuttavia, in caso di risposta negativa o in assenza di reazione da parte dei beneficiari nei paesi partner o del paese partner in cui è stabilito il beneficiario, l'autorità di gestione non è tenuta a portare avanti una procedura amministrativa o a tentare il recupero da un rispettivo paese partner o ad avviare un ricorso giurisdizionale nel paese partner interessato.
L'autorità di gestione documenta la propria decisione di non intraprendere un primo tentativo di recupero. Tale documento è considerato una prova sufficiente della dovuta diligenza esercitata dall'autorità di gestione.
4. Se il recupero riguarda un credito nei confronti di un beneficiario stabilito in un paese partner che si trova nella situazione di cui all', paragrafo 1, punto 2), lettera a), e il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, quest'ultima può compensare il credito da recuperare con i fondi non utilizzati precedentemente trasferiti dal paese partner all'autorità di gestione.
5. Se il recupero riguarda un credito nei confronti di un beneficiario stabilito in un paese partner che si trova nella situazione di cui all', paragrafo 1, punto 2), lettera a), e se l'autorità di gestione non è in grado di compensare tale credito conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, quest'ultima può chiedere che la Commissione si assuma il compito di recuperare gli importi in questione.
Qualora il beneficiario interessato sia soggetto a un congelamento dei beni o a un divieto di messa a sua disposizione, o di erogazione a suo vantaggio, di fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, ai sensi di misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE, l'autorità di gestione è tenuta a chiedere che la Commissione si assuma il compito di recuperare gli importi in questione. A tal fine l'autorità di gestione cede i suoi diritti nei confronti del beneficiario alla Commissione.
L'autorità di gestione informa il comitato congiunto di controllo in merito a qualsiasi procedura di recupero adottata dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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