Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 9 nov 2022
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche per tredici programmi di cooperazione transfrontaliera disciplinati dal regolamento (UE) n. 232/2014 e due programmi di cooperazione transnazionale disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013 elencati nell'allegato del presente regolamento per quanto concerne perturbazioni nell'attuazione dei programmi a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione. 2.   Gli articoli da 3 a 14 del presente regolamento si applicano ai programmi di cooperazione transfrontaliera disciplinati dal regolamento (UE) n. 232/2014, elencati nella parte 1 dell'allegato del presente regolamento. 3.   L' del presente regolamento si applica ai programmi di cooperazione transnazionale disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013, elencati nella parte 2 dell'allegato del presente regolamento.
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