Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288

In vigore dal 31 ott 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/1288 Il regolamento delegato (UE) 2022/1288 è così modificato: (1) all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si applicano tutte le disposizioni seguenti: a) i partecipanti ai mercati finanziari utilizzano: i) lo stesso indicatore fondamentale di prestazione per gli investimenti aggregati in imprese non finanziarie; ii) lo stesso indicatore fondamentale di prestazione per gli investimenti aggregati nello stesso tipo di imprese finanziarie; b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che svolgono attività di sottoscrizione dell’assicurazione non vita, l’indicatore fondamentale di prestazione può combinare gli indicatori fondamentali di prestazione dell’investimento e della sottoscrizione, conformemente all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2178; c) se i prodotti finanziari investono nelle attività economiche ecosostenibili di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 o nelle attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.29, 4.30 e 4.31 di tali allegati, le rappresentazioni grafiche illustrano separatamente la quota di investimenti aggregati in: i) attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.26, 4.27 e 4.28 di tali allegati; ii) attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.29, 4.30 e 4.31 di tali allegati.» ; (2) l’articolo 55 è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Per i prodotti finanziari di cui all’articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nella sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell’allegato IV tutte le informazioni seguenti:»; b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera d) seguente: «d) se, durante il periodo interessato dalla relazione periodica, i prodotti finanziari hanno effettuato investimenti nelle attività economiche ecosostenibili di cui agli allegati I e II, sezioni 4.26, 4.27 e 4.28, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 o nelle attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.29, 4.30 e 4.31 di tali allegati, una rappresentazione grafica illustra separatamente: i) l’aggregato delle attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.26, 4.27 e 4.28 dei suddetti allegati; ii) l’aggregato delle attività economiche ecosostenibili di cui alle sezioni 4.29, 4.30 e 4.31 dei suddetti allegati.»; (3) gli allegati da II a V sono sostituiti dagli allegati da I a IV del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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