Art. 6

Deroghe alla definizione di aree delimitate

In vigore dal 28 ott 2022
Deroghe alla definizione di aree delimitate 1.   In deroga all’, le autorità competenti possono scegliere di non stabilire un’area delimitata se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) vi sono prove che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nella zona con le piante su cui è stato trovato e che queste piante fossero infestate prima di essere introdotte nella zona in questione, o che si tratti di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà ad un insediamento; e b) sulla base dei risultati di un’indagine specifica e delle misure di eradicazione adottate, è stato accertato che non vi è alcun insediamento dell’organismo nocivo specificato e che la diffusione e la riproduzione dell’organismo nocivo specificato non sono possibili a motivo della sua biologia. 2.   Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente: a) adotta immediatamente misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda; b) per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un altro anno, ovvero almeno quattro anni consecutivi, monitora un raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, in maniera regolare ed intensiva almeno durante il primo anno; c) distrugge tutto il materiale vegetale infestato; d) individua l’origine dell’infestazione e le piante ad essa associate, per quanto possibile, ed esamina tali piante, anche tramite campionamento distruttivo mirato, per rilevare qualsiasi segno di infestazione; e) sensibilizza l’opinione pubblica sulle minacce associate all’organismo nocivo specificato; e f) adotta qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 (6) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (7).
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