Art. 1

Definizioni

In vigore dal 28 ott 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1239. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: — «formalità»: una serie coerente di elementi di dati che un dichiarante deve dichiarare all’interfaccia unica marittima nazionale al fine di adempiere uno o più obblighi di dichiarazione; — «area utente»: un’area nell’interfaccia grafica utente dell’interfaccia unica marittima nazionale che impone a una persona fisica di effettuare un’autenticazione inserendo credenziali di accesso; — «foglio elettronico»: un documento elettronico in cui i dati sono disposti in righe e colonne e possono essere manipolati e utilizzati nei calcoli; — «file di foglio elettronico»: un file elettronico contenente uno o più fogli elettronici; — «cella di dati»: l’intersezione di una riga e di una colonna in un foglio elettronico con un indirizzo unico costituito dalla lettera della colonna e dal numero di riga per fini di immissione dei dati; — «record della nave»: la raccolta di elementi di dati relativi alla stessa nave archiviati nella banca dati EMSWe per le navi.
Storico versioni

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