Art. 8
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 26
In vigore dal 27 ott 2022
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 26
1. Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa non può essere conservato più di un esemplare di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base. Tuttavia, nel periodo dal 15 gennaio al 31 marzo, la pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle zone suddette.
2. La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nella sottodivisione 24 oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base e nelle sottodivisioni 25 e 26.
3. Il presente articolo non pregiudica le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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