Art. 6

Autorità competente

In vigore dal 27 ott 2022
Autorità competente 1.   Fatti salvi i compiti affidati al comitato di accreditamento di sicurezza (SAB) di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/696, l'autorità responsabile della certificazione e della supervisione della conformità al presente regolamento è: a) per quanto riguarda le imprese di cui all', paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente designata conformemente all'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014; b) per quanto riguarda le imprese di cui all', paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente designata conformemente all'allegato V quater (parte CAMO) del regolamento (UE) n. 1321/2014; c) per quanto riguarda le organizzazioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), l'autorità competente designata conformemente all'allegato III (parte ORO) del regolamento (UE) n. 965/2012; d) per quanto riguarda le organizzazioni di cui all', paragrafo 1, lettere da d) a f), l'autorità competente designata conformemente all'allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011; e) per quanto riguarda le organizzazioni di cui all', paragrafo 1, lettera g), l'autorità competente designata conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/340; f) per quanto riguarda le organizzazioni di cui all', paragrafo 1, lettera h), l'autorità competente designata conformemente all', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373; g) per quanto riguarda le organizzazioni di cui all', paragrafo 1, lettera i), l'autorità competente designata conformemente all', paragrafo 1 o, se del caso, all', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/664. 2.   Ai fini del presente regolamento gli Stati membri possono designare un'entità indipendente e autonoma per adempiere al ruolo e alle responsabilità assegnati alle autorità competenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, sono stabilite misure di coordinamento tra tale entità e le autorità competenti di cui al paragrafo 1, al fine di garantire una sorveglianza efficace di tutti i requisiti che l'organizzazione deve soddisfare. 3.   L'Agenzia collabora, nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di segretezza, protezione dei dati personali e protezione delle informazioni classificate, con l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) e con il SAB di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/696, al fine di garantire una sorveglianza efficace dei requisiti applicabili al fornitore di servizi di navigazione aerea EGNOS.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:203:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo