Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205

In vigore dal 25 ott 2022
Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205 All’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2205, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 30 giugno 2025, nel caso in cui non sia stata adottata una decisione di equivalenza a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’ dello stesso regolamento, riguardante i contratti derivati OTC di cui all’allegato del presente regolamento nei confronti del paese terzo in questione;».
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