Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251
In vigore dal 25 ott 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/2251
Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 è così modificato:
1)
all’articolo 36, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il 30 giugno 2025, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;»;
2)
all’articolo 37, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il 30 giugno 2025, se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell’articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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