Art. 15

Protezione dei dati personali

In vigore dal 24 ott 2022
Protezione dei dati personali 1.   Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), o gli obblighi incombenti, nell’esercizio delle loro funzioni, alla Commissione e, se del caso, ad altre istituzioni e ad altri organi e organismi dell’Unione in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   I dati personali non devono essere trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario ai fini del presente regolamento. In tali casi si applicano, se del caso, le condizioni di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. 3.   Qualora il trattamento dei dati personali non sia strettamente necessario per adempiere i meccanismi istituiti nel presente regolamento, i dati personali sono resi anonimi in modo tale che gli interessati non siano identificabili. 4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, norme dettagliate volte a garantire il pieno rispetto dei requisiti previsti dalla normativa dell’Unione concernenti i ruoli dei soggetti coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei dati personali. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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