Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 24 ott 2022
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce un quadro di misure volto a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un’emergenza di sanità pubblica («quadro di emergenza»). 2.   Il quadro di emergenza comprende: a) l’istituzione di un consiglio per le crisi sanitarie; b) il monitoraggio, l’appalto e l’acquisto di contromisure mediche di rilevanza per le crisi e di materie prime di rilevanza per le crisi; c) l’attivazione di piani di ricerca e innovazione di emergenza, compreso l’uso di reti di sperimentazione clinica e di piattaforme di condivisione dei dati a livello dell’Unione; d) fondi di emergenza dell’Unione, compreso a norma del regolamento (UE) 2016/369; e) misure riguardanti la produzione, la disponibilità e la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi, compresa l’istituzione di un inventario della produzione e degli impianti produttivi di contromisure mediche di rilevanza per le crisi nonché, se del caso, di materie prime di rilevanza per le crisi, materiali di consumo, di dispositivi medici, di attrezzature e infrastrutture di rilevanza per le crisi, comprese misure volte ad aumentarne la produzione nell’Unione. 3.   Il quadro di emergenza può essere attivato solo se appropriato in funzione della situazione economica, tenendo conto della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2022/2372 — Oggetto e ambito di applicazione | Portale Normativo