Art. 1
In vigore dal 21 ott 2022
Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è così modificato:
1)
all’articolo 39 è aggiunto il secondo comma seguente:
«Fino al 29 novembre 2023, ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie pubbliche che soddisfano le condizioni di cui all’allegato I sono considerate garanzie altamente liquide.»;
2)
all’articolo 62, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
«Tuttavia la sezione 2, punto 1, lettera h), dell’allegato I non si applica alle operazioni su derivati di cui all’, punto 4, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011 dal 29 novembre 2022 al 29 novembre 2023.»;
3)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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