Art. 1

In vigore dal 21 ott 2022
1.   Un dazio antidumping definitivo è istituito sulle importazioni di aspartame [N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-estere metilico, N-estere metilico dell’acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico], CAS RN 22839-47-0, attualmente classificato con il codice NC ex 2924 29 70 (codice TARIC 2924297005) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd 55,4  % C067 Gruppo Sinosweet: Sinosweet Co., Ltd, Yixing city, Jiangsu Province, RPC, e Hansweet Co., Ltd, Yixing city, Jiangsu Province, RPC. 59,4  % C068 Gruppo Niutang: Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd, Nantong city, RPC, e Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd, Niutang town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC. 59,1  % C069 Tutte le altre società che hanno collaborato: Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd., Shaoxing, Zhejiang Province, RPC 58,8  % C070 Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd., Chunjiang Town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC 58,8  % C071 Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province, RPC 58,8  % C072 Tutte le altre società 59,4  % C999 3.   L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della RPC e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della RPC nel periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 (periodo dell’inchiesta iniziale); b) non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente eseguito esportazioni del prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. 4.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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