Art. 4

Campionamento multi-periodo e stratificazione

In vigore dal 20 ott 2022
Campionamento multi-periodo e stratificazione 1.   L’autorità di audit può suddividere la popolazione sottoposta ad audit di un periodo contabile in due o più periodi di campionamento. 2.   L’autorità di audit può stratificare la popolazione di un programma o di un gruppo di programmi dividendola in sottopopolazioni. L’autorità di audit può utilizzare criteri di stratificazione quali programmi, fondi, regioni, organismi intermedi, periodi di programmazione, valori delle operazioni, valori delle unità di campionamento, tipi di operazioni e rischi delle operazioni. 3.   Ogni periodo di campionamento e ogni strato di una popolazione o di un periodo di campionamento, se del caso, sono sottoposti a verifiche esaustive o a verifiche basate su una selezione casuale. In caso di utilizzo dell’approccio PPS o dell’approccio MUS convenzionale, le unità di campionamento di valore elevato che sono al di sopra dell’intervallo di selezione sono sottoposte ad audit, ad eccezione dei casi previsti dall’, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), e terzo comma.
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