Art. 1

Deroga

In vigore dal 20 ott 2022
Deroga 1.   L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla costa del Golfo di Manfredonia, alle sciabiche da natante utilizzate dai pescherecci che praticano la pesca del rossetto (Aphia minuta). 2.   Le sciabiche da natante di cui al paragrafo 1 sono utilizzate da pescherecci: a) registrati nella direzione marittima di Manfredonia; b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro nello sforzo di pesca messo in atto; e c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dall'Italia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
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