Art. 28

Protezione online dei minori

In vigore dal 19 ott 2022
Protezione online dei minori 1.   I fornitori di piattaforme online accessibili ai minori adottano misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio. 2.   I fornitori di piattaforme online non presentano sulla loro interfaccia pubblicità basata sulla profilazione come definita all', punto 4), del regolamento (UE) 2016/679 che usa i dati personali del destinatario del servizio se sono consapevoli, con ragionevole certezza, che il destinatario del servizio è minore. 3.   Il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo non obbliga i fornitori di piattaforme online a trattare dati personali ulteriori per valutare se il destinatario del servizio sia minore. 4.   La Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online nell'applicazione del paragrafo 1.
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Art. 28 Regolamento (UE) 2022/2065 — Protezione online dei minori | Portale Normativo