Art. 23

Misure e protezione contro gli abusi

In vigore dal 19 ott 2022
Misure e protezione contro gli abusi 1.   Dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali. 2.   Dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle segnalazioni e dei reclami presentati mediante i meccanismi di segnalazione e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli da persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano segnalazioni o reclami manifestamente infondati. 3.   Nel decidere in merito a una sospensione, i fornitori di piattaforme online valutano, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se il destinatario del servizio, la persona, l'ente o il reclamante commetta abusi di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni a disposizione del fornitore di piattaforme online. Tali circostanze comprendono almeno quanto segue: a) il numero, in termini assoluti, di contenuti manifestamente illegali o di segnalazioni o reclami manifestamente infondati presentati entro un determinato arco temporale; b) la relativa proporzione rispetto al numero totale di informazioni fornite o di segnalazioni presentate entro un determinato arco temporale; c) la gravità degli abusi, compresa la natura dei contenuti illegali, e delle relative conseguenze; d) ove sia possibile identificarla, l'intenzione del destinatario del servizio, della persona, dell'ente o del reclamante. 4.   I fornitori di piattaforme online definiscono nelle loro condizioni generali, in modo chiaro e dettagliato, la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 e forniscono esempi dei fatti e delle circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.
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Art. 23 Regolamento (UE) 2022/2065 — Misure e protezione contro gli abusi | Portale Normativo