Art. 11

Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato

In vigore dal 19 ott 2022
Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato 1.   I prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all' ai fini dell'applicazione del presente regolamento. 2.   I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili e tenute aggiornate. 3.   I prestatori di servizi intermediari specificano nelle informazioni di cui al paragrafo 2 la lingua o le lingue ufficiali degli Stati membri che, in aggiunta a una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione, possono essere utilizzate per comunicare con il loro punto di contatto e che comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi intermediari ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2022/2065 — Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato | Portale Normativo