Art. 37

Orientamenti

In vigore dal 19 ott 2022
Orientamenti 1.   La Commissione fornisce agli Stati membri che dispongono di possibilità di pesca nelle attività di pesca gestite dalla WCPFC gli orientamenti adottati dalla WCPFC, in particolare per quanto riguarda: a) le pratiche di manipolazione delle Mobulidae; b) le migliori pratiche di manipolazione degli squali balena e di altri squali; c) le pratiche di manipolazione delle tartarughe marine; e d) il rilascio in condizioni di sicurezza dei cetacei. 2.   Gli Stati membri interessati provvedono affinché gli orientamenti di cui al paragrafo 1 siano forniti ai comandanti delle navi battenti la loro bandiera impegnati in tali attività di pesca. Tali comandanti adottano tutte le misure ragionevoli per applicarli.
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