Art. 30

Sicurezza degli osservatori

In vigore dal 19 ott 2022
Sicurezza degli osservatori 1.   In caso di scomparsa o presunta caduta in mare dell’osservatore del POR, il comandante del peschereccio: a) cessa immediatamente ogni operazione di pesca; b) avvia immediatamente le operazioni di ricerca e soccorso ed effettua ricerche per almeno 72 ore, a meno che gli Stati membri di bandiera non debbano autorizzare le navi battenti la loro bandiera a interrompere le operazioni di ricerca e soccorso prima dello scadere delle 72 ore per cause di forza maggiore, o a meno che lo Stato membro di bandiera non abbia dato istruzioni di proseguire la ricerca oltre il termine di 72 ore; c) informa immediatamente lo Stato membro di bandiera; d) avverte immediatamente altre navi nelle vicinanze, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili; e) offre la sua totale collaborazione a tutte le operazioni di ricerca e soccorso; f) a prescindere dall’esito della ricerca, dirige la nave verso il porto più vicino per ulteriori indagini, come convenuto dallo Stato membro di bandiera e dall’organismo da cui dipende l’osservatore; g) trasmette una relazione sull’accaduto all’organismo da cui dipende l’osservatore e alle autorità competenti; e h) offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali, conserva tutte le prove potenziali e custodisce gli effetti personali e gli alloggi dell’osservatore deceduto o disperso. 2.   Il paragrafo 1, lettere a), c) e h), si applica anche in caso di decesso dell’osservatore del POR. Il comandante del peschereccio provvede inoltre all’idonea conservazione del cadavere a fini di autopsia e di indagine. 3.   In caso di grave malattia o ferimento dell’osservatore del POR che ne mettano a rischio la salute o la sicurezza, il comandante del peschereccio: a) cessa immediatamente ogni operazione di pesca; b) informa immediatamente lo Stato membro di bandiera; c) assiste l’osservatore e gli somministra ogni trattamento medico disponibile e possibile a bordo della nave; d) presta assistenza per lo sbarco e il trasporto dell’osservatore in una struttura sanitaria attrezzata per fornirgli le cure necessarie, non appena possibile secondo le istruzioni dello Stato membro di bandiera, oppure, in assenza di tali istruzioni, secondo le istruzioni dell’organismo da cui dipende l’osservatore del POR; e e) offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative alla causa della malattia o del ferimento. 4.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, lo Stato membro di bandiera assicura che il centro di coordinamento del soccorso marittimo competente, l’organismo da cui dipende l’osservatore del POR e il segretariato della WCPFC siano immediatamente informati. 5.   Se vi sono fondati motivi per ritenere che l’osservatore del POR abbia subito aggressioni, intimidazioni, minacce o molestie tali da mettere in pericolo la sua salute o la sua sicurezza e qualora l’osservatore del POR o l’organismo da cui dipende comunichi allo Stato membro di bandiera il desiderio che l’osservatore sia allontanato dal peschereccio, lo Stato membro di bandiera provvede affinché il comandante: a) adotti immediatamente misure per tutelare la sicurezza dell’osservatore del POR e sedare e risolvere la situazione a bordo; b) segnali il prima possibile la situazione allo Stato membro di bandiera e all’organismo da cui dipende l’osservatore del POR, compresi il luogo e le condizioni in cui versa l’osservatore; c) presti assistenza per lo sbarco in sicurezza dell’osservatore secondo modalità e in un luogo convenuti dallo Stato membro di bandiera e dall’organismo da cui dipende l’osservatore del POR che facilitino l’accesso alle cure mediche necessarie; e d) offra la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all’accaduto. 6.   Se vi sono fondati motivi per ritenere che l’osservatore del POR abbia subito aggressioni, intimidazioni, minacce o molestie ma né l’osservatore né l’organismo da cui egli dipende comunicano il desiderio che l’osservatore sia allontanato dal peschereccio, lo Stato membro di bandiera provvede affinché il comandante: a) adotti il prima possibile misure per tutelare la sicurezza dell’osservatore del POR e sedare e risolvere la situazione a bordo; b) segnali il prima possibile la situazione allo Stato membro di bandiera e all’organismo da cui dipende l’osservatore del POR; e c) offra la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all’accaduto. 7.   L’organismo da cui dipende l’osservatore del POR segnala, per iscritto, allo Stato membro di bandiera e al segretariato della WCPFC eventuali violazioni che comportino aggressioni o molestie subite dell’osservatore del POR mentre era a bordo del peschereccio, ravvisabili dopo lo sbarco dell’osservatore del POR dal peschereccio. Lo Stato membro comunica alla Commissione, o a un organismo da essa designato, la segnalazione ricevuta. 8.   A seguito della segnalazione di cui al paragrafo 7 lo Stato membro di bandiera: a) indaga sull’accaduto basandosi sulle informazioni fornite dall’organismo da cui dipende l’osservatore del POR e intraprende le azioni opportune in risposta ai risultati dell’indagine; b) offre la sua totale collaborazione alle indagini condotte dall’organismo da cui dipende l’osservatore del POR, anche trasmettendo a tale organismo e alle autorità competenti la relazione d’indagine sull’accaduto; e c) comunica all’organismo da cui dipende l’osservatore e al segretariato della WCPFC, con copia alla Commissione o a un organismo da essa designato, i risultati della sua indagine e le eventuali azioni intraprese. 9.   Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi organismi nazionali da cui dipendono gli osservatori: a) segnalino immediatamente allo Stato membro il decesso, la scomparsa o la presunta caduta in mare dell’osservatore del POR nell’espletamento delle sue mansioni; b) offrano la loro totale collaborazione a tutte le operazioni di ricerca e soccorso; c) offrano la loro totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all’episodio in cui è rimasto coinvolto l’osservatore del POR; d) agevolino nel più breve tempo possibile lo sbarco e la sostituzione dell’osservatore del POR in caso di malattia o ferimento gravi di quest’ultimo; e) agevolino nel più breve tempo possibile lo sbarco dell’osservatore del POR in caso di minaccia, aggressione, intimidazione o molestia nei suoi confronti tali da fargli esprimere il desiderio di essere allontanato dalla nave; e f) forniscano allo Stato membro, su richiesta, una copia del rapporto dell’osservatore del POR sui presunti episodi di aggressione o molestia nei confronti dell’osservatore del POR. 10.   Gli Stati membri di bandiera provvedono affinché le rispettive navi di ispezione autorizzate collaborino a ogni operazione di ricerca e soccorso di un osservatore del POR.
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