Art. 29

Diritti e obblighi degli operatori, dei comandanti e degli equipaggi delle navi

In vigore dal 19 ott 2022
Diritti e obblighi degli operatori, dei comandanti e degli equipaggi delle navi 1.   I diritti degli operatori e dei comandanti delle navi includono: a) un preavviso ragionevole riguardo all’assegnazione di un osservatore del POR; b) il rispetto, da parte dell’osservatore, delle norme generali di comportamento, della gerarchia, delle leggi e delle regolamentazioni applicabili; e c) la possibilità di rivedere e commentare il rapporto dell’osservatore del POR e il diritto di includere ulteriori informazioni ritenute pertinenti o una dichiarazione personale. 2.   Gli operatori delle navi, compresi i comandanti dei pescherecci, adempiono gli obblighi seguenti: a) accettare a bordo della nave le persone identificate come osservatori del POR, quando richiesto dalla WCPFC; b) informare i membri dell’equipaggio dell’orario d’imbarco dell’osservatore del POR e dei loro diritti e responsabilità quando è presente a bordo un osservatore del POR; c) offrire assistenza all’osservatore del POR affinché possa imbarcarsi e sbarcare in condizioni di sicurezza, nel luogo e nell’ora concordati; d) dare all’osservatore del POR un preavviso di almeno 15 minuti prima dell’inizio della cala delle reti o del salpamento delle reti, a meno che l’osservatore non chieda espressamente di non essere informato; e) consentire all’osservatore del POR di espletare le proprie mansioni in condizioni di sicurezza e offrirgli assistenza a tal fine; f) dare all’osservatore del POR pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo e la documentazione, a fini di controllo e riproduzione dei registri; g) dare all’osservatore del POR un accesso ragionevole alle apparecchiature di navigazione, alle carte e alle radio, e ad altre informazioni relative alla pesca; h) consentire l’accesso a tutte le attrezzature supplementari presenti per facilitare il lavoro dell’osservatore del POR durante la sua permanenza a bordo della nave, quali binocoli ad alta potenza, mezzi di comunicazione elettronici ecc.; i) consentire all’osservatore del POR di rimuovere e conservare i campioni delle catture e offrirgli assistenza a tal fine; j) fornire all’osservatore del POR vitto, alloggio e servizi igienici adeguati durante la sua permanenza a bordo della nave, senza spese per l’osservatore del POR o per l’organismo da cui dipende o per il governo che mette a disposizione gli osservatori, nonché fornire strutture sanitarie di livello adeguato, equivalente a quelle normalmente a disposizione degli ufficiali a bordo della nave; k) offrire all’osservatore del POR la copertura assicurativa durante la sua permanenza a bordo della nave, per tutta la durata di tale permanenza; l) consentire all’osservatore del POR il pieno accesso e l’utilizzo di tutti gli impianti e le attrezzature della nave che l’osservatore ritenga necessari per l’espletamento delle proprie mansioni, compreso il pieno accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per stivare, trasformare, pesare o immagazzinare il pesce, e offrirgli assistenza a tal fine; m) provvedere affinché l’osservatore del POR non sia aggredito, ostacolato, osteggiato, ritardato, intimidito o intralciato, corrotto o soggetto a tentativi di corruzione nell’espletamento delle sue mansioni; n) provvedere affinché l’osservatore del POR non sia costretto o convinto a venir meno alle proprie responsabilità. 3.   I diritti dell’equipaggio del peschereccio includono: a) il rispetto, da parte dell’osservatore del POR, delle norme generali di comportamento, della gerarchia, delle leggi e delle regolamentazioni applicabili; b) un preavviso ragionevole, da parte del comandante della nave, riguardo all’assegnazione di un osservatore del POR; e c) il rispetto della vita privata nelle aree personali dell’equipaggio. 4.   L’equipaggio del peschereccio adempie gli obblighi seguenti: a) astenersi dall’ostacolare o ritardare le mansioni dell’osservatore e dal costringere o convincere l’osservatore del POR a venir meno alle proprie responsabilità; b) garantire il rispetto del presente regolamento, delle disposizioni regolamentari e procedurali stabilite ai sensi della convenzione e degli orientamenti, dei regolamenti o delle condizioni stabiliti dallo Stato membro che si applicano alla nave; c) consentire il pieno accesso e l’utilizzo di tutti gli impianti e le attrezzature del peschereccio che l’osservatore ritenga necessari per l’espletamento delle proprie mansioni, compreso il pieno accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per stivare, trasformare, pesare o immagazzinare il pesce, e offrirgli la propria assistenza a tal fine; d) consentire all’osservatore del POR di espletare le proprie mansioni in condizioni di sicurezza e offrirgli assistenza a tal fine; e) consentire all’osservatore del POR di rimuovere e conservare i campioni delle catture e offrirgli assistenza a tal fine; f) rispettare le istruzioni impartite dal comandante del peschereccio per quanto riguarda le mansioni degli osservatori del POR.
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