Art. 23

Trasmissione di informazioni sulle navi

In vigore dal 19 ott 2022
Trasmissione di informazioni sulle navi 1.   Ogni Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, per via elettronica, le informazioni seguenti relative a ciascun peschereccio dell’Unione iscritto nel registro: a) nome, numero di immatricolazione, il WIN, nomi precedenti (se noti) e porto di immatricolazione del peschereccio dell’Unione; b) nome e indirizzo dell’armatore o degli armatori; c) nome e cittadinanza del comandante; d) bandiera precedente (se del caso); e) indicativo internazionale di chiamata; f) sistema di comunicazione utilizzato dal peschereccio e relativi numeri (numeri Inmarsat A, B e C e numero di telefono satellitare); g) fotografia a colori della nave; h) luogo e data di costruzione della nave; i) tipo di nave; j) equipaggio normalmente presente a bordo; k) metodo o metodi di pesca; l) lunghezza (precisare il tipo e l’unità di misura); m) altezza di costruzione (precisare l’unità di misura); n) larghezza (precisare l’unità di misura); o) tonnellate di stazza lorda (TSL) o stazza lorda (GT); p) potenza del motore principale o dei motori principali (precisare l’unità di misura); q) capacità di carico, compresi tipo, capacità e numero di congelatori, capacità delle stive e capacità delle celle frigorifere (precisare l’unità di misura); r) formato e numero dell’autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di bandiera, comprese eventuali zone, specie e periodi di tempo specifici per cui è valida; e s) numero dell’organizzazione marittima internazionale o numero del Lloyd’s Register. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali variazioni delle informazioni di cui al paragrafo 1, nonché i pescherecci dell’Unione da aggiungere o da cancellare dal registro, entro 12 giorni dall’eventuale modifica e comunque non più tardi di sette giorni prima dell’inizio delle attività di pesca della nave interessata nella zona della convenzione. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni da essa richieste riguardo ai pescherecci dell’Unione iscritti nel registro entro sette giorni dalla richiesta. 4.   Anteriormente al 1o giugno di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un elenco di tutti i pescherecci dell’Unione risultati iscritti nel registro in qualsiasi momento dell’anno civile precedente insieme al numero WIN della nave e all’indicazione, per ciascuna nave, se questa abbia pescato stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione al di fuori della zona di giurisdizione. L’indicazione è espressa come segue, a seconda dei casi: la nave a) ha pescato, oppure b) non ha pescato. 5.   Gli Stati membri operanti navi mediante contratti di locazione o nolo o con accordi analoghi che comportano obblighi di comunicazione dei dati a carico di una parte diversa dallo Stato di bandiera adottano disposizioni atte a garantire che quest’ultimo possa adempiere i suoi obblighi di cui al paragrafo 4. 6.   Gli Stati membri presentano alla Commissione i dati completi del registro dei pescherecci conformemente alle specifiche relative alla struttura e al formato di cui all’appendice 1 della CMM 2014-03 e le fotografie delle navi conformemente alle specifiche di cui all’appendice 2 della CMM 2014-03. 7.   I dati del registro delle navi sono trasmessi alla Commissione in formato elettronico conformemente alle specifiche di formattazione elettronica di cui all’appendice 3 della CMM 2014-03.
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