Art. 20

Tartarughe marine

In vigore dal 19 ott 2022
Tartarughe marine 1.   I pescherecci dell’Unione issano a bordo al più presto dopo la cattura le tartarughe marine (famiglia Cheloniidae) in stato comatoso o inattive e prestano loro le necessarie cure, anche adoperandosi per la rianimazione, prima di rimetterle in acqua. I comandanti e gli operatori dei pescherecci dell’Unione provvedono affinché l’equipaggio sia a conoscenza delle tecniche di mitigazione e di manipolazione appropriate e le utilizzi. 2.   I pescherecci dell’Unione con reti a circuizione: a) evitano di accerchiare tartarughe marine e, se una tartaruga marina è accerchiata o impigliata in modo non intenzionale, adottano le misure praticabili per il rilascio in condizioni di sicurezza della tartaruga; b) rilasciano tutte le tartarughe marine che sono state trovate impigliate nei FAD o negli attrezzi da pesca; c) se una tartaruga marina è impigliata in una rete, fanno in modo di interrompere il sollevamento della rete non appena la tartaruga emerge dall’acqua, liberano la tartaruga senza ferirla prima di riprendere il sollevamento della rete e, nella misura del possibile, prestano alla tartaruga le cure necessarie prima di rimetterla in acqua; d) sono provvisti di coppi e, se del caso, li utilizzano per manipolare le tartarughe. 3.   Per limitare la cattura di tartarughe marine, i pescherecci dell’Unione che praticano la pesca con palangaro di superficie applicano almeno uno dei metodi seguenti: a) l’utilizzo esclusivo di ami circolari di grandi dimensioni, ossia ami da pesca di forma generalmente circolare o ovale, originariamente progettati e fabbricati in modo che la punta dell’amo sia girata all’indietro perpendicolarmente al gambo. L’inclinazione di questi ami non deve superare i 10 gradi; b) l’utilizzo esclusivo di pesci come esca; c) il ricorso a misure, piani o attività di mitigazione di altro tipo che siano stati esaminati dal comitato scientifico e dal comitato tecnico e di conformità della WCPFC e approvati dalla WCPFC in quanto in grado di ridurre il tasso di interazione (numero osservato per amo impiegato nella pesca) con le tartarughe nella pesca con palangaro di superficie. 4.   Il paragrafo 3 non si applica alle attività di pesca con palangaro di superficie in cui i tassi medi di interazione con tartarughe marine osservati sono inferiori a 0,019 tartarughe marine (per l’insieme delle specie) per 1 000 ami nei tre anni consecutivi precedenti e il livello della copertura di osservazione è di almeno il 10 % in ciascuno di tali tre anni.
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