Art. 15
Squali alalunga
In vigore dal 19 ott 2022
Squali alalunga
1. È vietato detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare a bordo di un peschereccio, sbarcare o mettere in vendita squali alalunga (Carcharhinus longimanus) interi o in parti.
2. Tutti gli squali alalunga catturati sono rilasciati il più presto possibile dopo essere stati tirati sottobordo prima del rilascio, onde facilitare l’identificazione della specie, in modo da arrecare loro il minor danno possibile.
3. Gli osservatori del POR sono autorizzati a raccogliere campioni biologici dagli squali alalunga issati morti, a condizione che i campioni facciano parte di un progetto di ricerca approvato dal comitato scientifico della WCPFC.
4. Le catture accidentali di squali alalunga sono registrate nel giornale di pesca a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le informazioni da registrare comprendono lo stato dei rigetti al momento del rilascio (esemplari vivi o morti).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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