Art. 14

Misura generale per la protezione degli squali

In vigore dal 19 ott 2022
Misura generale per la protezione degli squali I pescherecci dell’Unione con palangari che praticano la pesca mirata di tonnidi e istioforidi non utilizzano braccioli che pendono direttamente dai galleggianti dei palangari o lenze, note come «palangari per squali» quali descritti nell’allegato VI.
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