Art. 12
Trasbordo da e verso navi di parti non contraenti
In vigore dal 19 ott 2022
Trasbordo da e verso navi di parti non contraenti
1. I pescherecci dell’Unione non effettuano operazioni di trasbordo da o verso una nave battente bandiera di una parte non contraente, a meno che tale nave non sia stata autorizzata con una decisione della WCPFC, ad esempio:
a)
una nave da trasporto di una parte non contraente, iscritta nel registro; o
b)
un peschereccio di una parte non contraente titolare di una licenza di pesca nella zona economica esclusiva di una parte contraente conformemente a una decisione della WCPFC.
2. Nella situazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il comandante della nave da trasporto dell’Unione o dello Stato membro noleggiatore invia la dichiarazione di trasbordo della WCPFC all’autorità competente dello Stato membro di bandiera e si applica l’, paragrafo 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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