Art. 1

Decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti

In vigore dal 13 ott 2022
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è così modificato: 1) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti 1.   Gli Stati membri che decidono di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti da assegnare sotto forma di autorizzazioni in conformità all’articolo 63, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rendono pubbliche tali decisioni e le motivazioni soggiacenti entro il 1o marzo del rispettivo anno; nella decisione è specificato inoltre se la superficie totale disponibile per nuovi impianti è calcolata a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), oppure a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. 2.   Gli Stati membri possono fissare un termine per la presentazione delle raccomandazioni delle organizzazioni professionali o dei gruppi di produttori interessati di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013, affinché tali raccomandazioni siano presentate con un margine di tempo sufficiente per essere esaminate prima che lo Stato membro interessato adotti la decisione di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti di cui al paragrafo 1. Le raccomandazioni pervenute sono rese pubbliche.»; 2) all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri che intendono applicare i criteri di priorità di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabiliscono quali di questi criteri saranno applicati e se saranno applicati a livello nazionale o regionale. Essi possono inoltre decidere di ponderare l’importanza attribuita a ciascuno dei criteri di priorità scelti. Tali decisioni consentono agli Stati membri di stabilire una graduatoria delle singole domande a livello nazionale o regionale per la concessione del numero di ettari conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto ii), sulla base dell’osservanza, in tali domande, dei criteri di priorità scelti.»; 3) all’articolo 6, paragrafo 3, il primo comma è così modificato: a) è inserita la seguente lettera aa): «aa) il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013: se del caso, le domande indicano le varietà di viti che il richiedente intende coltivare sulla superficie o sulle superfici di nuovo impianto, che devono figurare in un elenco delle varietà ammissibili per la conservazione delle risorse genetiche delle viti stabilito e reso pubblico dall’autorità competente dello Stato membro interessato e che sono state classificate a norma dell’articolo 81, paragrafo 2, di detto regolamento.»; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare l’aumento da parte dell’azienda dell’efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati in base alle considerazioni di cui all’allegato II, parte F, del regolamento delegato (UE) 2018/273;»; c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni da cui risulti che l’area della superficie delle particelle viticole dell’azienda del richiedente che non beneficia delle esenzioni di cui all’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rispetta, al momento della domanda, le soglie che gli Stati membri devono stabilire in base alle disposizioni di cui all’allegato II, parte H, del regolamento delegato (UE) 2018/273;»; 4) all’articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3.   Gli Stati membri che decidono di mettere a disposizione autorizzazioni a norma dell’articolo 68, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in aggiunta all’1 % della superficie vitata totale di cui all’articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento notificano alla Commissione la superficie interessata da tali autorizzazioni aggiuntive entro il 1o marzo degli anni 2023, 2024 e 2025.»; 5) l’articolo 33 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le notifiche di cui all’articolo 63, paragrafo 4, e all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché all’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento. Tali notifiche sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell’allegato IV, parte II, del presente regolamento;»; b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma: «In deroga al primo comma, lettera c), entro il 1o marzo 2023 gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorizzazioni concesse nel periodo intercorrente tra il 1o agosto e il 31 dicembre 2022 sulla base della conversione di diritti di impianto validi, in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento.»; 6) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 7) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 8) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:2567:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo