Art. 7
Notifica del rifiuto di dare seguito a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
In vigore dal 13 ott 2022
Notifica del rifiuto di dare seguito a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
Se, a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorità competente interpellata si rifiuta di dare seguito, in tutto o in parte, a una richiesta di cui all’ del presente regolamento, essa notifica per iscritto all’autorità competente richiedente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il proprio rifiuto di agire, utilizzando il formulario di cui all’allegato IV.
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