Art. 6
Procedure per il trattamento e l’esecuzione di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
In vigore dal 13 ott 2022
Procedure per il trattamento e l’esecuzione di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni
1. L’autorità competente richiedente risponde prontamente a qualsiasi richiesta di chiarimenti di cui all’, paragrafo 2, da parte dell’autorità competente interpellata.
2. Qualora l’autorità competente interpellata preveda un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi rispetto alla data prevista per la risposta indicata nell’avviso di ricevimento di cui all’, paragrafo 1, ne informa l’autorità competente richiedente.
3. Qualora l’autorità competente richiedente consideri la richiesta urgente, l’autorità competente interpellata e quella richiedente concordano la frequenza con cui l’autorità competente interpellata si impegna ad aggiornare l’autorità competente richiedente sul trattamento della richiesta e sulla data in cui prevede di fornire una risposta.
4. L’autorità competente interpellata e l’autorità competente richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che emergano nell’esecuzione della richiesta.
5. Se del caso, le autorità competenti si forniscono reciprocamente un riscontro sull’utilità dell’assistenza ricevuta, sull’esito del caso in relazione al quale è stata richiesta l’assistenza e sugli eventuali problemi riscontrati nel prestare l’assistenza.
Storico versioni
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