Art. 5
Mezzi di comunicazione
In vigore dal 13 ott 2022
Mezzi di comunicazione
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i formulari da utilizzare a norma del presente regolamento sono trasmessi per iscritto per posta o per via elettronica.
2. Nel determinare il mezzo di comunicazione più idoneo in un caso specifico, è tenuto debito conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione necessari, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell’autorità competente richiedente.
3. Le autorità competenti assicurano che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni oggetto dello scambio siano mantenute durante la trasmissione.
Storico versioni
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