Art. 5

Mezzi di comunicazione

In vigore dal 13 ott 2022
Mezzi di comunicazione 1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i formulari da utilizzare a norma del presente regolamento sono trasmessi per iscritto per posta o per via elettronica. 2.   Nel determinare il mezzo di comunicazione più idoneo in un caso specifico, è tenuto debito conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione necessari, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell’autorità competente richiedente. 3.   Le autorità competenti assicurano che la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni oggetto dello scambio siano mantenute durante la trasmissione.
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