Art. 10

Scambio spontaneo di informazioni

In vigore dal 13 ott 2022
Scambio spontaneo di informazioni 1.   Un’autorità competente, qualora disponga di informazioni che ritiene possano essere utili a un’altra autorità competente nell’espletamento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2020/1503, trasmette tali informazioni per iscritto utilizzando il formulario di cui all’allegato III. 2.   In deroga al paragrafo 1, se l’autorità competente che trasmette le informazioni ritiene che queste ultime debbano essere inviate con urgenza, essa può comunicare in prima battuta le informazioni oralmente, purché queste siano successivamente trasmesse entro un lasso di tempo ragionevole utilizzando il formulario di cui all’allegato III, a meno che l’autorità competente che le riceve convenga altrimenti.
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Scambio spontaneo di informazioni (Art. 10 Regolamento (UE) 2022/2122) — Testo vigente | Portale Normativo