Art. 1
Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione
In vigore dal 11 ott 2022
Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione
1. Nella sorveglianza e nella valutazione del programma a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2021/444 sono utilizzati i seguenti indicatori nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione:
a)
gli indicatori di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/444;
b)
gli indicatori di cui all'allegato del presente regolamento, che misurano le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma.
2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1 sono misurati ogni anno, ad eccezione degli indicatori d'impatto di cui al punto 1), lettere a) e b), al punto 2) e al punto 3), lettera a), dell'allegato del presente regolamento, che sono misurati ogni due anni nell'ambito delle valutazioni intermedie e finali, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/444.
3. Ove richiesto dalla Commissione, i destinatari dei fondi del programma forniscono alla Commissione i dati e le informazioni relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1, pertinenti al fine di contribuire al quadro di sorveglianza e valutazione.
Storico versioni
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