Art. 4

Misure all’interno delle aree delimitate per il contenimento

In vigore dal 11 ott 2022
Misure all’interno delle aree delimitate per il contenimento 1.   Nelle zone infestate le autorità competenti garantiscono l’adozione di una o più delle seguenti misure: a) controllo biologico, ad esempio con parassitoidi, dell’organismo nocivo specificato; b) trattamenti adeguati contro l’organismo nocivo specificato; c) potatura e distruzione delle parti di piante specificate infestate dall’organismo nocivo specificato, dopo l’applicazione dei trattamenti di cui alla lettera b); d) cattura dell’organismo nocivo specificato e, qualora sia rilevato, applicazione di trattamenti adeguati. 2.   Qualora nella zona cuscinetto sia stata ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031. 3.   All’interno delle aree delimitate per il contenimento le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree. Le autorità competenti informano il pubblico in generale e gli operatori professionali della delimitazione dell’area delimitata per il contenimento.
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