Art. 2

In vigore dal 10 ott 2022
1.   Il presente regolamento si applica alle trasmissioni dei dati alla Commissione (Eurostat) relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2025. 2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento si applica alle trasmissioni dei dati a decorrere dalle date seguenti: a) in relazione al regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio (2), per quanto riguarda: — le statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2026; — le statistiche sul livello e sulla composizione del costo del lavoro, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028; b) in relazione al regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2026; c) in relazione al regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2027; d) in relazione al regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028; e) in relazione al regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2030; f) in relazione al regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2026; g) in relazione al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2027; h) in relazione al regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) per quanto riguarda: — l’ALLEGATO II — Settore: Assistenza sanitaria, tema: «spesa per l’assistenza sanitaria e relativo finanziamento», esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2027; — l’ALLEGATO IV — Settore: Infortuni sul lavoro, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2027; i) in relazione al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), per quanto riguarda: — l’allegato I — MODULO PER I CONTI DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028; — l’allegato II — MODULO PER LE IMPOSTE AMBIENTALI RIPARTITE PER ATTIVITÀ ECONOMICA, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028; — l’allegato IV — MODULO PER I CONTI DELLE SPESE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028; — l’allegato V — MODULO PER I CONTI DEL SETTORE DEI BENI E SERVIZI AMBIENTALI, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028; — l’allegato VI — MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI FISICI DI ENERGIA, esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028; j) in relazione al regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2026; k) in relazione al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), per quanto riguarda l’allegato B, esso si applica alle trasmissioni dei dati a decorrere da settembre 2029; l) in relazione al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), per quanto riguarda: — i domini «forze di lavoro» e «reddito e condizioni di vita», esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2026; — il dominio «istruzione e formazione», esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2028; — i domini «consumi» e «uso del tempo», esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2030; — il dominio «salute», esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2031; m) in relazione al regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), per quanto riguarda: — l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), esso si applica alle trasmissioni di dati rapportati all’anno 2025; — l’articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), esso si applica alle trasmissioni dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento a decorrere dal 1o gennaio 2026.
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