Art. 1

In vigore dal 4 ott 2022
1.   I nomi elencati nella sezione A dell’allegato possono essere registrati o riservati solo come nomi di dominio di secondo livello direttamente sotto il dominio di primo livello .eu dagli Stati membri e dalle parti contraenti dell’accordo SEE indicati nell’elenco. 2.   I nomi elencati nella parte B dell’allegato non possono essere registrati.
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