Art. 11

Disposizioni transitorie

In vigore dal 29 set 2022
Disposizioni transitorie 1.   L’ non si applica per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla prima segnalazione ai sensi di un regolamento o di una decisione della BCE applicabile qualora trovi applicazione una delle seguenti disposizioni: a) le informazioni statistiche sono segnalate per la prima volta ai sensi di regolamenti o decisioni della BCE; b) gli obblighi di segnalazione statistica sono stati modificati in maniera sostanziale da un regolamento o una decisione della BCE, così da alterare il quadro concettuale sottostante o incidere sull’onere di segnalazione, e le corrispondenti informazioni statistiche sono segnalate per la prima volta dopo tale modifica; c) le informazioni statistiche sono segnalate da nuovi soggetti dichiaranti o soggetti dichiaranti di nuove imprese che non sono state precedentemente soggette a obblighi di segnalazione statistica nell’ambito dello stesso quadro normativo. 2.   Il paragrafo 1 non si applica nei casi di colpa grave di cui all’. 3.   Qualora si verifichi una presunta infrazione prima della pertinente data di applicazione del presente regolamento, come precisata all’, la BCN competente o la BCE si conformano ai requisiti di cui alla decisione BCE/2010/10 anche in caso di inosservanza reiterata di cui all’, paragrafo 2, lettera b), di tale decisione, qualora uno o più casi di inosservanza si verifichino prima e dopo la pertinente data di applicazione del presente regolamento.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2022/1917 — Disposizioni transitorie | Portale Normativo