Art. 2
Divieti
In vigore dal 27 set 2022
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’ da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:1673:oj#art-2