Art. 9
Trasmissione dei dati da parte degli Stati membri
In vigore dal 23 set 2022
Trasmissione dei dati da parte degli Stati membri
Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri trasmettono all’EFSA tutti i dati dell’anno precedente raccolti nell’ambito dei piani di controllo di cui all’, compresi i risultati conformi dei metodi di screening per i quali non sono state effettuate analisi di conferma.
Entro il 31 agosto di ogni anno ogni Stato membro completa la convalida, il riesame e l’accettazione definitiva dei dati nelle banche dati e piattaforme dell’EFSA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:1646:oj#art-9