Art. 8

Presentazione e valutazione dei piani di controllo

In vigore dal 23 set 2022
Presentazione e valutazione dei piani di controllo Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri presentano per via elettronica alla Commissione, in un formato concordato, i piani di controllo nazionali basati sul rischio e il piano di sorveglianza randomizzato, riveduti e aggiornati, per l’anno civile in corso. La Commissione valuta tali piani sulla base del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e comunica la sua valutazione, corredata di osservazioni o raccomandazioni, se necessario, a ciascuno Stato membro entro quattro mesi dal ricevimento dei piani. Entro il 31 marzo dell’anno successivo gli Stati membri trasmettono alla Commissione versioni aggiornate dei rispettivi piani, indicando in che modo si è tenuto conto delle osservazioni della Commissione. Uno Stato membro motiva la propria posizione qualora decida di non aggiornare i propri piani di controllo sulla base delle osservazioni della Commissione. Se la Commissione ritiene che i piani compromettano l’efficacia dei controlli ufficiali, le versioni aggiornate dei piani in questione sono presentate prima, su richiesta della Commissione ed entro un termine ragionevole da essa fissato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:1646:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Presentazione e valutazione dei piani di controllo (Art. 8 Regolamento (UE) 2022/1646) — Testo vigente | Portale Normativo