Art. 6

Piano nazionale di controllo delle importazioni da paesi terzi basato sul rischio

In vigore dal 23 set 2022
Piano nazionale di controllo delle importazioni da paesi terzi basato sul rischio Gli Stati membri elaborano un piano nazionale di controllo basato sul rischio per gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale che entrano nell’Unione e sono destinati all’immissione sul mercato dell’Unione attraverso i loro posti di controllo frontalieri e altri punti di ingresso, ad esempio sulle navi, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (10), al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione sull’uso delle sostanze farmacologicamente attive elencate nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e la conformità agli LMR e ai tenori massimi applicabili. I controlli sull’uso delle sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e delle sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, e dei loro residui, sono effettuati nell’ambito dei controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 47 e all’articolo 65 del regolamento (UE) 2017/625. Il piano nazionale di controllo delle importazioni da paesi terzi basato sul rischio comprende gli elementi seguenti: a) l’elenco delle combinazioni di sostanze e specie, prodotti e matrici di cui all’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2022/1644; b) la strategia di campionamento decisa dallo Stato membro conformemente all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2022/1644; c) le frequenze di campionamento effettive per i controlli effettuati ai posti di controllo frontalieri decise dallo Stato membro tenendo conto delle frequenze minime di campionamento di cui all’allegato III del presente regolamento. I campioni prelevati ai fini dei controlli ufficiali effettuati a norma dell’articolo 65, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/625 non sono tuttavia considerati campioni che contribuiscono a raggiungere le frequenze minime di campionamento di cui all’allegato III del presente regolamento; d) i metodi analitici da utilizzare e le loro caratteristiche di rendimento; e) le informazioni dettagliate di cui all’, paragrafi 1 e 2.
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