Art. 5

Piano nazionale di sorveglianza della produzione randomizzato negli Stati membri

In vigore dal 23 set 2022
Piano nazionale di sorveglianza della produzione randomizzato negli Stati membri Gli Stati membri elaborano un piano nazionale di sorveglianza randomizzato per il controllo della produzione negli Stati membri, che garantisce un monitoraggio casuale per un’ampia gamma di sostanze. Il piano nazionale di sorveglianza della produzione randomizzato negli Stati membri comprende gli elementi seguenti: a) l’elenco delle combinazioni di sostanze e specie, prodotti e matrici di cui all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2022/1644; b) la strategia di campionamento decisa dallo Stato membro conformemente all’allegato V del regolamento delegato (UE) 2022/1644; c) le frequenze di campionamento effettive decise dallo Stato membro tenendo conto delle frequenze minime di campionamento prescritte dall’allegato II del presente regolamento; d) le informazioni dettagliate di cui all’, paragrafo 1. Conformemente alle prescrizioni relative ai metodi di analisi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/808, per l’analisi delle sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e delle sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, e dei loro residui, nei prodotti di origine animale gli Stati membri utilizzano metodi che forniscono risultati quantitativi o semiquantitativi, anche quando tali residui sono identificati e quantificati a livelli inferiori all’LMR. Gli Stati membri includono obblighi di comunicazione per i controlli sull’uso delle sostanze autorizzate, che garantiscono la comunicazione di tutte le concentrazioni pari o superiori alla capacità di rilevazione per lo screening («CCβ») del metodo, garantendo nel contempo che si ottenga la CCβ più bassa ragionevolmente ottenibile per i metodi utilizzati per effettuare le analisi di screening. Per le prove effettuate esclusivamente con metodi di conferma, devono essere comunicati tutti i risultati quantificabili. Qualora siano utilizzati metodi di screening mirati e non mirati, gli Stati membri riferiscono in merito all’uso e ai risultati di tali metodi analitici.
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