Art. 4
Piano nazionale di controllo della produzione basato sul rischio negli Stati membri
In vigore dal 23 set 2022
Piano nazionale di controllo della produzione basato sul rischio negli Stati membri
Gli Stati membri elaborano un piano nazionale di controllo basato sul rischio per le sostanze dei gruppi A e B di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1644 , al fine di verificare la conformità degli animali destinati alla produzione di alimenti e dei prodotti di origine animale ottenuti negli Stati membri alla legislazione dell’Unione che disciplina l’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, e dei loro residui, nonché i limiti massimi di residui (LMR) e i tenori massimi applicabili negli alimenti.
Il piano nazionale di controllo della produzione basato sul rischio negli Stati membri comprende gli elementi seguenti:
a)
l’elenco delle combinazioni di sostanze e specie, prodotti e matrici di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1644;
b)
la strategia di campionamento decisa dallo Stato membro conformemente all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2022/1644;
c)
le frequenze di campionamento effettive decise dallo Stato membro tenendo conto delle frequenze minime di controllo annuali di cui all’allegato I;
d)
i metodi analitici da utilizzare e le loro caratteristiche di rendimento;
e)
le informazioni dettagliate di cui all’, paragrafi 1 e 2.
A norma dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, nel corso dell’esecuzione del PCNP gli Stati membri riesaminano il piano nazionale di controllo della produzione basato sul rischio negli Stati membri per tenere conto dei trattamenti illegali individuati, in particolare, attraverso il piano di sorveglianza.
Storico versioni
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